Statuto dell’Ecomuseo del Fiume e della Torre
Art. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita una associazione denominata “ ECOMUSEO DEL FIUME E DELLA TORRE ”.
Art. 2 – OGGETTO
L’associazione non ha fini di lucro e con l’intento di conseguire anche finalità di solidarietà sociale, persegue i seguenti scopi:
a) nell’ambito del territorio del Comune di Perugia e dei Comuni limitrofi ed in particolare in quelli del bacino del fiume Tevere:
a-1) tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente;
a-2) tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico e storico ponendo particolare attenzione alla valorizzazione della torre medioevale di Pretola per recuperarla alla utilità ed alla conoscenza collettiva mediante il restauro ed il miglioramento delle sue attuali condizioni, sulla base anche di studi, ricerche, raccolta e catalogazione delle relative fonti testimoniali, ivi incluse quelle concernenti la sua destinazione a mulino ad acqua e delle altre alle quali è stata adibita nel tempo;
a-3) raccogliere, analizzare, catalogare e recuperare, ricorrendo anche agli opportuni restauri, ogni opportuna testimonianza, documento, reperto storico, artistico e scientifico riguardante la natura, l’ambiente e le cose di interesse sociale e culturale che hanno riguardato e riguardano il fiume Tevere ed il suo bacino;
a-4) custodire, organizzati ad ecomuseo, i beni recuperati e tutelare il territorio di influenza dell’associazione per elevarlo ad ecomuseo;
b) senza limitazioni territoriali:
b-1) promuovere la cultura e l’arte del territorio di influenza anche con la realizzazione e la partecipazione a convegni, dibattiti, spettacoli, mostre, corsi di formazione professionale, corsi di qualificazione e corsi di aggiornamento;
b-2) stimolare i giovani nello studio delle attività espletate dalla associazione, non mancando di valorizzare i rapporti tra la scuola e gli altri soggetti appartenenti al territorio di influenza;
b-3) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna e della flora, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, nel quadro e nel rispetto delle leggi in vigore;
c) stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
d) svolgere attività accessorie e direttamente connesse a quelle di cui sopra;
e) aderire o associarsi ad enti con finalità e scopi affini;
Nell’espletamento delle sue attività l’associazione privilegia processi di interazione con la collettività (territoriale ed extraterritoriale) e promuove in suo favore la diffusione delle conoscenze acquisite.
Art. 3 – SEDE
L’associazione ha sede in Pretola, Frazione di Perugia, Via Tagliamento n. 50.
Art. 4 – PATRIMONIO
Il patrimonio è formato:
a) dalle quote sociali annuali e dagli eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
b) dai contributi di enti pubblici e privati e di ogni altro soggetto fisico o giuridico;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.
Art. 5 – ASSOCIATI
Possono essere associati all’associazione tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti ed ogni altro soggetto pubblico o privato) che ne condividono gli scopi.
Sono associati tutti i soggetti che, previa domanda, vengono ammessi dal Comitato Direttivo.
All’atto di ammissione gli associati devono versare la quota sociale annuale stabilita dal Comitato Direttivo.
Il contributo sociale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento deve essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante comunicazione scritta inviata al Presidente dell’associazione.
Art. 6 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
- l’ Assemblea dei Soci;
- il Presidente Onorario;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Segretario;
- l’Economo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 7 – ASSEMBLEA
Gli associati formano l’assemblea.
L’assemblea è convocata dal Presidente per deliberare sugli argomenti di sua competenza o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato, con mezzi postali, o per tele-fax o per posta elettronica, a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, ma nessun associato può rappresentare più di un associato.
In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti.
In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti.
Per modificare lo statuto è necessario che siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti.
L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito:
- all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Presidente Onorario;
- alla nomina del Comitato Direttivo fissando tra sette e undici il numero dei suoi membri;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all’approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti di eventuale sua emanazione;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre;
- alla determinazione, su proposta del Comitato Direttivo, delle quote sociali annuali.
Art. 8 – PRESIDENTE ONORARIO
Su proposta del Comitato Direttivo, l’assemblea dei soci può nominare un Presidente Onorario individuabile tra persone, non necessariamente iscritte alla Associazione, portatrici di elevate doti morali e di particolari meriti rispondenti alle finalità sociali.
Il Presidente Onorario non è dotato di rappresentanza legale né di poteri; è invitato permanente ad ogni iniziativa programmata dalla Associazione e ad ogni seduta degli Organi collegiali ai quali partecipa con diritto di parola e di voto. Presiede le manifestazioni pubbliche organizzate dalla Associazione.
La sua nomina è a tempo indeterminato, ma la sua carica può essere revocata con delibera assembleare qualora vengano meno i presupposti enunciati.
Art. 9 – COMITATO DIRETTIVO
Il numero dei suoi componenti è determinato dall’assemblea ed è compreso tra sette e undici.
Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l’Economo.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più dei suoi membri, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancati. I membri cooptati restano in carica fino alla prima assemblea successiva alla loro cooptazione, la quale può confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Il Comitato Direttivo può sostituire per cooptazione fino ad un terzo dei suoi componenti, limite oltre il quale deve essere riferita alla volontà dell’assemblea la nomina dei nuovi membri i quali rimangono in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo così reintegrato.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea.
Propone all’assemblea degli associati l’entità delle quote sociali annue e individua le modalità e le fonti di reperimento dei fondi necessari per fronteggiare le spese ordinarie e straordinarie della associazione.
Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare consiglieri scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.
Il Comitato Direttivo, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti può delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso.
Il Comitato Direttivo può adottare regolamenti per disciplinare e organizzare le attività della associazione ed ha facoltà di affidare incarichi esecutivi agli associati.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione con comunicazione inviata con mezzi postali o per tele-fax o per posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante invito inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Art. 10 – PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
Art. 11 – SEGRETARIO – ECONOMO
I compiti e gli incarichi del Segretario e dell’Economo sono determinati con regolamento amministrativo deliberato dal Comitato.
Art. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è quella di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto. Delle sue attività informa l’Assemblea con relazione annuale, in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
Art 13 – BILANCIO
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottopone all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.
Durante la vita dell’associazione gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.
Resta intesa la gratuità di ogni carica sociale e di ogni compito, incarico ed attività svolta nell’interesse della associazione.
Art. 14 – SCIOGLIMENTO
L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c. :
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 15 – NORMA DI CHIUSURA
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.
